Decreto rilancio – agevolazioni affitti
credito di imposta per affitti ad uso non abitativo
A seguito del perdurare della crisi derivante emergenza epidemiologica denominata Coronavirus (Covid-19), il Governo ha emanato il c.d. “Decreto Rilancio”, più precisamente, il DECRETO-LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 128 del 19 maggio 2020, con cui sono state introdotte diverse agevolazioni che esplicano i propri effetti in diversi ambiti (sanitario, economico, sociale e tributario), in particolare una delle novità del “Decreto rilancio” in materia di sostegno alle imprese ed all’economia riguarda le agevolazioni per gli affitti ad uso non abitativo.
Le agevolazioni per gli affitti ad uso non abitativo amplia la portata del credito d’imposta già riconosciuto per il mese di marzo 2020 (60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1).
Con il presente documento lo Studio De Marco, pur nelle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria attualmente in corso, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia continuità nella erogazione dei nostri servizi professionali sia il rispetto delle scadenze e degli adempimenti. Con la instant brochure realizzata dallo Studio De Marco si dà un’immediata informativa alla Clientela sulla novità emanata con l’art. 31 del D.L. 34/2020 in materia agevolazioni per gli affitti ad uso non abitativo.
In relazione all’importo dei canoni versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, al ricorrere di talune condizioni, spetta un credito d’imposta nella misura del:
– 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo ed allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
– 30% del canone mensile, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
È possibile scaricare gratuitamente l’informativa sulle novità relative al credito di imposta sui canoni di locazione per gli affitti ad uso non abitativo cliccando qui.