Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
novità Decreto semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni (DECRETO-LEGGE n. 73/2022), “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, introduce alcuni correttivi sui termini di versamento semplificati dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per importi ridotti, elevando da 250 euro a 5.000 euro gli importi soglia consentendo di posticipare il pagamento dell’imposta di bollo in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
Come noto tutte le fatture – sia cartacee che elettroniche – importo superiore ad € 77,47 e relative ad operazioni per le quali non è addebitata l’IVA, in applicazione del principio di alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA (ex articolo 6 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972) scontano l’imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro (ex art. art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72). Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Se in fattura sono presenti contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.
L’imposta di bollo, nel caso di fattura emessa in modalità analogica, viene assolta mediante apposizione di marca da bollo oppure – su base volontaria – in modalità virtuale.
Sulle fatture emesse in modalità elettronica, per la loro natura dematerializzata, l’imposta di bollo viene assolta sempre in modalità virtuale.
Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture, il DECRETO-LEGGE n. 34/2019, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare/arricchire l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
È possibile scaricare gratuitamente la pubblicazione nella sezione pubblicazione dei sito web dello Studio De Marco oppure cliccando qui.
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